STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO DI BORGO TOSSIGNANO
Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE - SEDE
In data 8
marzo 1966 è costituita ed operante a Borgo Tossignano un'associazione
denominata “Pro Loco di Borgo Tossignano”, con atto costitutivo presso il
notaio Appio Alvisi di Imola (REP. N. 38182/5330 – Reg. Imola il 26/3/66 al n. 328-Vol. 140) , già
iscritta all'Albo nazionale delle Pro Loco con decreto del Ministero del
Turismo e dello Spettacolo del 20 luglio 1966.
Modifiche sono state apportate dall'Assemblea dei soci il 17-12-1990, il
20-10-1994, il 22-11-99 e il 6 maggio 2006. L'Associazione è regolarmente
iscritta all'Albo delle Pro Loco e affiliata all'UNPLI (Unione nazionale delle
pro loco italiane). L'associazione può modificare liberamente la sede,
secondo le esigenze operative ed organizzative.
Art.2 FINALITA'
La Pro Loco è
un'associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro,
ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di
valorizzazione di realtà e di potenzialità
naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche del Comune di
Borgo Tossignano.
ART.3 COMPITI E OBIETTIVI
La Pro Loco
per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, autonomamente o in
collaborazione con il Comune e le altre associazioni, Enti pubblici e privati:
a) promuove la
cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura
di un apposito ufficio;
b) organizza
iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di Borgo
Tossignano anche al di fuori del territorio comunale ed opera per la migliore
gestione dei servizi di interesse turistico;
c)
contribuisce al miglioramento della qualità della vita del Comune di Borgo
Tossignano;
d) sviluppa
attività di carattere sociale;
e) promuove
manifestazioni culturali, ricreative e sportive, organizza convegni, concerti e lotterie
nell'ambito del Comune di Borgo Tossignano.
Art. 4 ATTIVITA' DEI SOCI
L'attività
dell'associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali,
volontarie e gratuite degli associati.
Art.5 SOCI – DIRITTI E DOVERI
I soci della
Pro Loco si distinguono in:
a)
soci Ordinari,
b) soci Sostenitori,
L’ammissione
di un nuovo socio è decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per richiesta
scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento
della quota sociale.
Possono
essere soci Ordinari tutti i residenti
nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa
villeggianti, ex residenti) possano essere interessati all’attività della Pro
Loco.
Possono
essere soci Sostenitori coloro che,
oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Tutti
i soci, purchè maggiorenni al momento dell’Assemblea, hanno diritto di:
a)
voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purché in regola con il
versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data
fissata per lo svolgimento dell’Assemblea;
b)
essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c)
voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti della
Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto
almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento
dell’Assemblea;
d)
ricevere la tessera della Pro Loco;
e)
frequentare i locali della sede sociale;
f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
g)
ad ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una
Pro Loco U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse o/ed organizzate dalla
Pro Loco stessa.
I
soci hanno il dovere di:
a)
rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare nei
termini, entro l’anno solare, la quota sociale;
c) non operare
in concorrenza con l’attività della Pro Loco.
La qualifica
di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota
associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in
caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole della Pro Loco
o incompatibile con le attività stesse.
Non esistono
soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo.
Art.6 ORGANI
Sono
organi della Pro Loco:
a)
L’Assemblea Generale dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d)
Il Segretario/Tesoriere;
e)
Il collegio dei revisori dei conti
Tutte le
cariche sono gratuite.
Art. 7 L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea:
a)
rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità
alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;
b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione
delle proprie finalità;
c)
è composta di tutti i soci, in regola con la quota sociale dell’anno in cui si
svolge l’assemblea;
d)
è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono
presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice
Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi,
l’assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo
l’assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro
Loco.
Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita una delega ad un altro socio.
L’assemblea ordinaria:
a)
è convocata almeno due volte l’anno per le decisioni di sua competenza,
delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione del
bilancio preventivo (l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o
dei soci;
b) deve essere
convocata, entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo,
entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo;
c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche
sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
d)
è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a
conoscenza dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata,
consegnato a mano o a mezzo posta o
e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all’Albo Pretorio del Comune; il
Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di
convocazione per ciascuna assemblea;
e)
è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei
soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è
valida, in seconda convocazione, da indirsi qualunque sia il numero dei
partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti
espressi.
L'assemblea
è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle
modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è
convocata con avviso (data, ora, luogo
e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno dieci giorni prima
della data fissata, consegnato a mano o
a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all’Albo Pretorio
del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le
modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione
potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla
richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o
di almeno un terzo dei soci.
L'assemblea
straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto
favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno un terzo
dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia
in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della
maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci
iscritti.
Delle riunioni
assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario,
consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
Art.8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo:
a)
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, stabilito dall’Assemblea
prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta dall’Assemblea
stessa. Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere eletti; sono
eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità
è eletto il più anziano di militanza;
b) resta in
carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
c) si riunisce
almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente
o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;
d) può
decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle
attività statutarie;
e) è investito
dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono
riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che
non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo,
all’Assemblea;
f) stabilisce
la quota sociale annuale da versare;
g) predispone
i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie
attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.
Per la
validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno
dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
Spetta al
Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del
bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del
conto consuntivo e della relazione dell’attività svolta.
I consiglieri
che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute
consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio
Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.
In caso di
vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i
soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri
eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere
indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio
Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso
che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e
riguardi la metà più uno dei soci, l’intero Consiglio Direttivo sarà
considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi
della vacanza, indire l’assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio
Direttivo.
Delle riunioni
consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta
dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art.9 IL PRESIDENTE
Il
Presidente della Pro Loco:
a)
è scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a
scrutinio segreto;
b)
dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può
essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà
sostituito dal vice Presidente, eletto come sopra al punto a). In caso di
impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà
all’elezione di un nuovo Presidente;
c)
ha la responsabilità dell’amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di
fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e
l’Assemblea dei Soci;
d)
può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio,
salvo ratifica nella successiva riunione;
Art.10 IL SEGRETARIO/TESORIERE
Il
Segretario:
a)
è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi
fra i soci;
b)
assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura
la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco,
assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento
degli uffici;
c)
è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione
dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché
della regolare tenuta dei libri sociali.
d) annota i
movimenti contabili della Pro Loco.
Art. 11 IL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) è composto di tre membri
effettivi;
b) è scelto fra i soci ed
eletto dall’Assemblea con votazione a scrutinio segreto, separato da quella per
le elezioni del Consiglio Direttivo;
c) dura in carica quattro
anni e tutti i membri sono rieleggibili;
d) ha il compito di
esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone
all’Assemblea;
e) può essere invitato alle riunioni del Consiglio
Direttivo ed può esprimere l’opinione sugli argomenti all’ordine del giorno,
senza diritto di voto.
Saranno eletti i 3 soci che avranno ricevuto il
maggior numero dei voti.
I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il
Presidente.
In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro
supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.
Nel caso che non sia possibile provvedere alle
sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero
Consiglio.
ART. 12 IL COMMISSARIO ORDINARIO
Il comitato regionale
U.N.P.L.I., di concerto con l’Amministrazione Comunale, può
decidere il commissariamento della Pro Loco:
a)
per richiesta di almeno la metà più uno dei soci membri
del Consiglio Direttivo;
b) per
richiesta di almeno la metà più uno dei soci;
c) in caso di
inattività del Consiglio Direttivo;
d) in caso di
irregolarità nella gestione della Pro Loco;
e) negli altri
casi previsti dallo statuto regionale U.N.P.L.I.
Il
Commissario, nominato dal Consiglio Regionale U.N.P.L.I., deve entro 6 mesi
indire nuove elezioni.
ART. 13 PATRIMONIO
L’entrate economiche
con le quali la Pro Loco provvede
alla
propria attività
sono:
a)
quote sociali;
b)
le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da Enti
Pubblici e Privati;
c)
i proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
d)
i contributi di privati cittadini;
e)
eredità, donazioni e legati;
L’elenco dei
beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito
registro degli inventari.
Art. 14 DISPOSIZIONI GENERALI
La Pro Loco:
a) aderisce
all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed al Comitato Regionale
delle Pro Loco nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I;
b) non può, in nessun caso, distribuire i proventi
delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere
impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle direttamente connesse.
c) ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di
attività istituzionali statutariamente previste
d) ha l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento,
ad altra Associazione che operi a fini di utilità sociale.
Per tutto ciò
che non è espressamente contemplato valgono le norme del codice civile.