Accesso civico semplice
è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Accesso civico generalizzato
è il diritto di chiunque di accedere a dati e a documenti posseduti dalla pubblica amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Entrambe le tipologie differiscono dall’accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 riconosciuto ai titolari di un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento.
Come si fa
Accesso civico semplice
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT).
Può essere redatta sul modulo predisposto e inoltrata all'Ente competente tramite:
Il RPCT trasmette la richiesta al dirigente responsabile della pubblicazione per materia, che entro 20 giorni (comunque entro il termine di 30 giorni dall’istanza), pubblica il documento, l'informazione o il dato richiesto nel sito web www.comune.borgotossignano.bo.it - Amministrazione Trasparente e comunica al RPCT l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Se quanto richiesto risulta già pubblicato ne dà comunicazione al RPCT, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Il RPCT, una volta avuta comunicazione da parte del Dirigente responsabile della pubblicazione, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Diniego o differimento dell'accesso
L’accesso civico può essere negato o differito nei casi di esclusione o limitazione previsti dall’art. 5bis del D.Lgs. 33/2013.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni